Sez. 1, Sentenza n. 1613 del 15/03/1995 Cc. (dep. 24/04/1995) Rv. 201128 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere | Impugnazione di rigetto di richiesta di revoca - Elementi sopravvenuti alla decisione del G.I.P. - Utilizzabilità per la decisione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere
Gli elementi in base ai quali il tribunale deve decidere sull'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, devono essere quelli già entrati nella sfera di disponibilità del giudice che si è pronunciato sulla richiesta stessa, con l'esclusione della possibilità, per il tribunale, di nuove acquisizioni documentali, ancorché influenti sullo stato di custodia dell'indagato. (Nella specie, il tribunale aveva tenuto conto, nella decisione, di prove documentali non acquisite alle indagini quando il giudice per le indagini preliminari si era pronunciato sulla richiesta di revoca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)