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Sez. 2, Sentenza n. 7941 del 29/09/1994 (Rv. 487951 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 1994-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487951-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il giudice di merito, nell'indagine diretta alla individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad attenersi alla mera lettera degli atti nei quali dette domande risultino articolate, ma deve avere riguardo, piuttosto, al contenuto sostanziale delle pretese, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in controversia, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra la richiesta e la pronuncia ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)