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Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013 (Rv. 624975 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei relativi presupposti - Inottemperanza - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624975-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)