diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2672 del 05/02/2008 (Rv. 601721 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio - Emissione in difetto dei relativi presupposti - Conseguenze - Inefficiacia dell'ordine - Fattispecie in tema di declaratoria di estinzione del processo.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601721-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è privo di effetti (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, aveva dichiarato estinto il processo in ragione della mancata ottemperanza delle parti onerate all'ordine di integrazione del contraddittorio, senza però valutare se, in base alle domande proposte dalle medesime parti in detto giudizio, fosse effettivamente da considerare litisconsorte necessario il contraddittore nei cui confronti avrebbe dovuto essere adempiuto l'ordine di integrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)