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Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006 (Rv. 588186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza allo stesso ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è privo di effetti, sicché la mancata ottemperanza allo stesso, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)