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Sez. 2, Sentenza n. 648 del 27/02/1976 (Rv. 379298 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE ATTIVITA - OMESSO AVVISO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379298-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE ATTIVITA - OMESSO AVVISO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'omesso avviso, alle parti, del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni di consulenza tecnica determina la nullita relativa della consulenza, la quale resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. (V 1483/71, mass n 351804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)