Sez. 2, Sentenza n. 648 del 27/02/1976 (Rv. 379298 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE ATTIVITA - OMESSO AVVISO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE ATTIVITA - OMESSO AVVISO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
L'omesso avviso, alle parti, del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni di consulenza tecnica determina la nullita relativa della consulenza, la quale resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. (V 1483/71, mass n 351804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)