Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005 (Rv. 581144 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Inizio delle operazioni - Obbligatorietà - Omesso avviso - Nullita - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie - Chiarimenti scritti - Necessità dell'avviso - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
L'omesso avviso, alle parti, del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni di consulenza tecnica determina la nullità relativa della consulenza, la quale resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. (Nella specie, relativa a chiarimenti scritti comunicati dal consulente, su richiesta della corte d'appello, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte, la S. C. ha inoltre escluso la necessità della comunicazione, trattandosi d'attività svolta sulla base degli accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)