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Sez. 6, Sentenza n. 41695 del 14/07/2016 Ud. (dep. 04/10/2016) Rv. 268327 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto della richiesta condizionata all'integrazione probatoria - Sindacato del giudice dibattimentale - Criteri - Valutazione "ex ante" - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268327-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offesa, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)