Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 15/04/1971 (Rv. 351114 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI CRITERI DI INTERPRETAZIONE - APPLICAZIONE SUSSIDIARIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI CRITERI DI INTERPRETAZIONE - APPLICAZIONE SUSSIDIARIA - CONDIZIONI.*
Le norme di cui agli artt 1362, 1366 e 1370 cod civ, costituiscono mezzi sussidiari di interpretazione e sono, percio, applicabili solo quando sussistano dubbi sul significato delle dichiarazioni contrattuali e le espressioni adoperate dai contraenti si presentino ambigue o, comunque, insufficienti ai fini della identificazione della loro esatta volonta. (Conf 1746'69, mass n 340777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)