Sez. 5, Sentenza n. 3947 del 18/02/2011 (Rv. 616951 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi per prestazioni di servizio - Momento dell'imputazione - Ultimazione della prestazione - Riferimento - Necessità - Diverso momento di pagamento o di emissione della fattura - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell'art. 75, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)