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Sez. 2, Sentenza n. 186 del 14/01/1977 (Rv. 383699 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE - PRESUPPOSTO - DECESSO DELLA PARTE AVVENUTO DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DECESSO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383699-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE - PRESUPPOSTO - DECESSO DELLA PARTE AVVENUTO DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DECESSO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*

L'impugnazione, ai sensi dell'art 330, secondo comma, cod proc civ, puo essere notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte che sia deceduta 'dopo la notificazione della sentenzĂ  impugnata. Non e prevista alcuna Forma di notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi qualora la parte sia deceduta prima della pubblicazione della sentenza. (Conf 569/69, mass n 338754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)