Sez. L, Sentenza n. 6106 del 18/06/1998 (Rv. 516597 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda di rendita per infortunio professionale - Richiesta nel corso del giudizio di valutazione unitamente con infortunio già ammesso a rendita - Domanda nuova - Sussistenza - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
La rendita complessiva costituita, in materia di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è determinata non attraverso la mera sommatoria di percentuali, bensì attraverso un apprezzamento della correlazione tra le singole infermità e, per quanto riguarda il suo contenuto economico, attraverso un articolato raffronto tra mensilità anteriori al primo e al secondo evento. Ne consegue che la trasformazione nel corso del giudizio dell'iniziale domanda di rendita per infortunio in domanda di rendita complessiva attraverso l'unificazione con una preesistente rendita da pregresso infortunio, richiedendo accertamenti e valutazioni estranei all'ambito dalla prima domanda, dà luogo ad una radicale trasformazione della "causa petendi" (poiché il fatto costitutivo viene modificato nei suoi elementi materiali) e del "petitum" (non sussistendo una mera diversa prospettazione o qualificazione dell'originaria pretesa), e costituisce pertanto un'inammissibile una "mutatio libelli".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)