Sez. L, Sentenza n. 10571 del 27/10/1997 (Rv. 509286 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda giudiziale di rendita per infortunio sul lavoro - Successiva richiesta di considerazione dei relativi esiti congiuntamente con quelli di altro infortunio precedentemente ammesso a rendita (art. 80 t.u.) - Alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione - Sussistenza - Ammissibilità in appello - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Proposta in giudizio nei confronti dell'istituto assicuratore domanda di riconoscimento di una rendita in relazione alle conseguenze permanenti di un infortunio sul lavoro, la trasformazione, nel prosieguo del giudizio, della domanda in quella di attribuzione di una rendita complessiva ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sulla base della considerazione complessiva delle conseguenze inabilitanti degli esiti dell'infortunio specificatamente dedotto in giudizio che di quelle di un precedente infortunio, che già aveva comportato l'attribuzione di una rendita, da luogo ad una radicale trasformazione della "causa petendi", poiché il fatto costitutivo viene modificato nei suoi elementi materiali e non interviene semplicemente una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" ovvero una diversa qualificazione della originaria pretesa. Ne consegue la inammissibilità della formulazione solo in sede di appello della domanda in siffatti diversi termini, comportanti l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e richiedenti accertamenti e valutazioni estranei a quelli prima necessari, con conseguente violazione della "ratio" del divieto dello "ius novorum" in appello, individuabile nella esigenza di garantire il contraddittorio nel doppio grado di giurisdizione. (Nella specie il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per il mancato raggiungimento della percentuale minima indennizzabile e il giudice di appello - con la sentenza confermata dalla S.C. - aveva rigettato il gravame, ritenendo inammissibile la trasformazione della richiesta nei termini di cui al riportato principio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)