Sez. 1, Sentenza n. 6672 del 28/04/1995 Ud. (dep. 07/06/1995) Rv. 201536 - 01
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta | Criteri di valutazione - Applicabilità della regola di cui all'art. 192 comma secondo prevista per gli indizi - Esclusione - Ragioni.
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta
Ai fini della valutazione della testimonianza indiretta, non deve tenersi conto della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. comma secondo, relativa agli indizi, tenuto conto che l'indizio attiene alla dimostrazione di un fatto diverso da quello da provare dal quale si risale a quello oggetto di prova, laddove la testimonianza indiretta attiene sempre e soltanto al "thema probandum", sul piano normativo, inoltre, il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta non ha operato alcun riferimento alla prova indiziaria dettando, invece, regola di giudizio del tutto diversa ed autonoma, ad prescrivere soltanto, e ad impulso di parte, l'obbligo di escussione giudiziale della fonte diretta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)