diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15607 del 10/12/2001 (Rv. 551006 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Questioni circa la regolare costituzione del Consiglio dell'ordine - Denunciabilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551006-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di giudizio disciplinare a carico di avvocati, la violazione delle norme regolanti il procedimento dinanzi ai Consigli degli ordini non può legittimamente configurarsi come "vitium in procedendo" in senso stretto, con la conseguenza che non possono ritenersi consentiti né la sua deducibilità per la prima volta in Cassazione (quando sia lamentata una irregolare costituzione del collegio decidente), né l'esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 37 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)