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Sez. U, Sentenza n. 23234 del 14/12/2004 (Rv. 578366 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Questioni circa l'incompetenza territoriale del Consiglio dell'Ordine - Denunciabilità per la prima volta in sede di legittimità con il ricorso avverso la decisione del CNF - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578366-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché eventuali violazioni della normativa che regola tale procedimento non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare, che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, devono essere dedotti mediante l'impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, essendone preclusa la rilevabilità d'ufficio da parte del suddetto organismo, come pure la possibilità di denunciarne l'esistenza per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale medesimo. Ne consegue che l'incolpato non può denunciare per la prima volta con il ricorso per cassazione l'incompetenza territoriale del Consiglio locale dell'Ordine che gli abbia irrogato la sanzione disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)