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Sez. 1, Sentenza n. 30070 del 26/06/2025 Cc. (dep. 01/09/2025) Rv. 288588-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sottoposizione a misura di prevenzione in forza di decreto emesso durante l’espiazione di una pena detentiva - Rivalutazione della pericolosità sociale - Necessità - Omissione - Configurabilità del reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288588-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione, il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è configurabile nei confronti di colui che, dopo l'espiazione di una pena detentiva, sia stato sottoposto alla sorveglianza speciale senza la previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, quand'anche il decreto che ha disposto la misura sia stato emesso durante il periodo di espiazione della pena.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)