Sez. 1, Sentenza n. 29528 del 10/06/2026 Cc. (dep. 04/08/2026) Rv. 290499-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sottoposizione del prevenuto a custodia cautelare - Sospensione dell’esecuzione della misura - Ripristino - Rivalutazione della pericolosità sociale - Necessità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di sorveglianza speciale, il ripristino della misura sospesa per l'applicazione della custodia cautelare non presuppone la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto, imposta dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, solo nel caso di detenzione per espiazione di pena, che, diversamente dalla restrizione cautelare, prevede la sottoposizione del detenuto a trattamento rieducativo e risocializzante.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)