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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16873 del 31/07/2007 (Rv. 598261 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Nuova disciplina del giudizio di impugnazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Raccordo di detta disposizione con la norma inserita nel comma terzo dell'art. 32 bis dello stesso d.lgs., per effetto dell'art. 1, comma 3, lett. q), della legge n. 269 del 2006 - Necessità - Conseguenze - Applicabilità delle norme processuali civili alla sola fase relativa allo svolgimento del giudizio dinanzi alle Sezioni unite civili e alla deliberazione della sentenza - Fondamento - Permanente vigenza della previsione, di cui al comma primo del cit. art. 24, relativa alla proposizione del ricorso per cassazione nei termini e con le forme contemplati dal codice di rito penale - Conseguenze in tema di instaurazione del contraddittorio e di adempimenti notificatori - Necessità di garantire a tutti i legittimati necessari la partecipazione all'udienza pubblica dinanzi alle Sezioni unite civili nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa - Conseguente applicabilità degli artt. 377, 378 e 379 cod. proc. civ. - Fattispecie relativa a mancata comunicazione dell'avviso di udienza al Ministro della Giustizia con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
Stato
decisa il 2007-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598261-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Le sentenze della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, emesse nei procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno (data di entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ai sensi del suo art. 32), sono impugnabili secondo la disciplina a regime introdotta dall'art. 24 del citato d.lgs. n. 109 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 269 del 2006, dall'incolpato, dal Ministero della Giustizia, nonché dal P.G. presso la Corte di cassazione, mediante ricorso per cassazione "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale" (come sancito dal primo comma) e, tuttavia, il ricorso deve essere deciso, entro sei mesi dalla data di proposizione, non più dalle Sezioni unite penali come stabilito dall'originario testo del secondo comma, bensì dalle Sezioni unite civili, di cui l'art. 1, comma, lett. o), della predetta legge n. 269 del 2006 ha ripristinato la competenza (con la successiva trasmissione ad esse dei ricorsi ancora pendenti dinanzi alle Sezioni unite penali, come successivamente disposto dall'art. 32 bis del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma terzo, lett. q), della menzionata legge n. 269 del 2006). In virtù di questo assetto normativo, dovendosi applicare per la fase introduttiva le norme processuali penali e per quella attinente al giudizio quelle processuali civili, non potendo trovare spazio queste ultime norme con riferimento alla disciplina della notificazione dell'impugnazione e all'instaurazione del contraddittorio (con particolare riguardo agli artt. 330 e 331 cod. proc. civ.), una volta che il processo è pervenuto alla fase del giudizio, essendo necessario garantire a tutte le parti legittimate il diritto di difesa, è indispensabile che quest'ultimo diritto venga assicurato mediante le apposite attività partecipative previste negli artt. 377, 378 e 379 del codice di rito civile, onde consentire la verifica della ritualità dell'avviso alle anzidette parti per prendere parte alla pubblica udienza e l'esercizio della facoltà di presentare eventualmente memorie illustrative, ai fini della rituale celebrazione di detta udienza in funzione della conseguente decisione. (Nella specie, le Sezioni unite, sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando di dare avviso della nuova data della pubblica udienza al Ministro della Giustizia, che non era stato reso edotto della fissazione dell'udienza ma aveva ricevuto solo la notificazione del ricorso, peraltro nella propria sede ministeriale, anziché nelle forme stabilite dagli artt. 1 e 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 9 della legge n. 103 del 1979).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis com. 3, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)