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Sez. 1, Sentenza n. 4056 del 09/05/1997 (Rv. 504168 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Requisiti dell'azione - Separazione dei coniugi - Necessità - Interruzione della separazione - Ricostituzione dell'intero complesso dei rapporti matrimoniali - Necessità - Eccezione di interruzione - Onere a carico del convenuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504168-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Nella disciplina della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898 del 1970, la cui interruzione deve essere eccepita dalla parte convenuta (art. 5 della legge n. 74 del 1987). Tale interruzione si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e, quindi, sia intervenuto il ripristino non solo di quelli che concernono l'aspetto materiale del matrimonio, ma anche di quelli che sono alla base della comunione spirituale dei coniugi (in virtù dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza del merito che aveva negato l'effetto interruttivo della separazione alla riunione dei coniugi durante i "fine settimana" ed in occasione delle vacanze).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)