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Sez. 1, Sentenza n. 26165 del 06/12/2006 (Rv. 595067 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Requisiti dell'azione - Separazione dei coniugi - Definitiva rottura dell'unione spirituale e materiale dei coniugi - Accertamento - Necessità - Interruzione della separazione - Riconciliazione - Prova - Onere e contenuto.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595067-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

La dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 (oggi dagli artt. 1 e 7 della legge n. 74 del 1987), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b), della citata legge n. 898 del 1970, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (art. 5 della legge n. 74 del 1987) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 1, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 5, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)