diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11287 del 16/11/1993 (Rv. 484346 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere | Danni cagionati ad un paziente da prestazioni medico chirurgiche non di difficile esecuzione ma con risultato peggiorativo delle condizioni iniziali del paziente - Onere probatorio di quest'ultimo - Oggetto - Prova contraria - Estremi.
Stato
decisa il 1993-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484346-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere

In tema di danni cagionati ad un paziente da prestazioni mediche, nel campo chirurgico, quando l'intervento operatorio non sia di difficile esecuzione ed il risultato sia peggiorativo delle condizioni iniziali del paziente, questo adempie l'onere a suo carico provando solo che l'operazione (o la terapia post-operatoria) era di facile esecuzione e che ne è derivato un risultato peggiorativo, mentre spetta al professionista fornire la prova contraria, cioè che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del malato, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)