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Sez. 1, Sentenza n. 9268 del 02/09/1995 (Rv. 493878 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Assegno di invalidità destinato al fallito - Restituzione allo stesso dopo la acquisizione all'attivo fallimentare - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493878-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

La legittima acquisizione all'attivo fallimentare di somme destinate al fallito a titolo di assegno di invalidità, non preclude la restituzione delle stesse al fallito, qualora venga constatata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 46, primo comma, n. 2 e secondo comma legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)