Sez. 1, Sentenza n. 9268 del 02/09/1995 (Rv. 493878 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Assegno di invalidità destinato al fallito - Restituzione allo stesso dopo la acquisizione all'attivo fallimentare - Ammissibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
La legittima acquisizione all'attivo fallimentare di somme destinate al fallito a titolo di assegno di invalidità, non preclude la restituzione delle stesse al fallito, qualora venga constatata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 46, primo comma, n. 2 e secondo comma legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)