diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 971 del 26/01/1995 (Rv. 490019 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Credito da stipendio - Acquisibilità all'attivo del fallimento - Limiti - Disciplina.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490019-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

I limiti di pignorabilità degli stipendi, posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, codice procedura civile, non sono estensibili all'esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la specifica normativa dell'art. 46, primo comma n. 2 legge fallimentare, con la conseguenza che la determinazione della quota del credito da stipendio non acquisibile all'attivo del fallimento resta affidata al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice delegato, il quale, tuttavia, nell'esercizio di tale potere, ben può determinare detta quota nei limiti previsti dal codice di rito, qualora, valutati gli elementi della fattispecie, rilevi che i quattro quinti dello stipendio possano ritenersi sufficienti al mantenimento del fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)