Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 24/04/1993 (Rv. 482016 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi | Pensioni erogate dall'I.N.P.S. - Limiti di pignorabilità - Estensione all'esecuzione concorsuale - Ammissibilità - Esclusione - Quota non acquisibile all'attivo del fallimento - Organi fallimentari - Determinazione - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi
I limiti di pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S., posti dall'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e ribaditi dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (quali risultano dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1041 del 30 novembre 1988) non sono estensibili all'esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione - per quanto riguarda la determinazione della quota del trattamento pensionistico occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia - la specifica normativa dell'art. 46, primo comma n. 2 ed ultima parte, della legge fallimentare. Pertanto, la determinazione della detta quota, non acquisibile all'attivo del fallimento, resta affidata al prudente e discrezionale apprezzamento degli organi fallimentari (giudice delegato ed eventualmente tribunale fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)