Sez. L, Sentenza n. 3489 del 21/06/1979 (Rv. 399900 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CATEGORIE - ESERCIZIO DI PIU ATTIVITA ECONOMICHE - INQUADRAMENTO DELL'IMPRENDITORE IN UNA OD ALTRA CATEGORIA - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CATEGORIE - ESERCIZIO DI PIU ATTIVITA ECONOMICHE - INQUADRAMENTO DELL'IMPRENDITORE IN UNA OD ALTRA CATEGORIA - CRITERI.*
Quando si tratta di dare applicazione all'art 2195 cod civ, ai fini della Determinazione dell'Obbligo contributivo per gli assegni familiari ex art 33 del tu del 1955 n 797, e l'imprenditore eserciti piu attivita economiche ciascuna delle quali sarebbe di per se rapportabile ad una diversa previsione fra quelle elencate nella suddetta norma, se tali plurime attivita sono svolte per distinti fini ciascuno dei quali non e funzionalmente condizionato da quelli delle altre attivita e puo trovare una propria specifica realizzazione nel mercato economico, non puo essere negata l'autonomia e la distinta inquadrabilita di ognuna di esse nella piu confacente previsione di cui all'elenco dell'art 2195 cod civ. se, invece, una di tali attivita si rivela semplicemente sussidiaria o complementare di un'altra, talche, ove venisse da essa separata, non avrebbe alcuna propria possibilita di utile esplicazione, in tal caso, un siffatto carattere di mera accessorieta comporta la relativa assimilazione a quella principale di cui deve seguire, ad ogni effetto, il regime giuridico, salvo specifiche contrarie Disposizioni normative.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)