Sez. L, Sentenza n. 3773 del 02/05/1997 (Rv. 504009 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Aziende facenti capo ad un unico imprenditore ma esercenti attività diverse - Diverso inquadramento previdenziale - Ammissibilità - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento previdenziale delle imprese, sussiste il requisito dell'autonomia di due aziende facenti capo ad un unico imprenditore, ma esercenti attività diverse - con la conseguente possibilità di un duplice inquadramento - nel caso in cui le singole attività siano svolte per fini distinti, ciascuno dei quali non sia funzionalmente condizionato da quelli delle altre attività, e possa trovare una propria specifica realizzazione nel mercato. Non sussiste invece il suddetto requisito - con conseguente applicazione dell'inquadramento proprio dell'attività principale, salvo specifiche, contrarie disposizioni normative - nel caso in cui una delle attività svolte dall'imprenditore abbia carattere sussidiario o complementare rispetto all'altra talché, ove venisse da essa separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile esplicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)