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Sez. L, Sentenza n. 5810 del 29/10/1980 (Rv. 409636 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRENDITORE SVOLGENTE UNA PLURALITA DI ATTIVITA - SETTORE DI CONTRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409636-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRENDITORE SVOLGENTE UNA PLURALITA DI ATTIVITA - SETTORE DI CONTRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per l'applicazione dell'art 2195 cod civ ai fini della individuazione del settore dei contributi assicurativi, lo svolgimento da parte del medesimo imprenditore di diverse attivita economiche ciascuna avente una propria finalita distinta e non condizionata dalle altre, comporta l'inquadramento nel settore tipico di tale attivita secondo la distinzione dell'art 2195 stesso e cioe in quello industriale se l'attivita e inerente alla produzione di beni, ovvero in quello commerciale se la stessa concerne la sola distribuzione dei prodotti. Pertanto, ove si accerti che una certa attivita (nella specie, enopolio e centro di essiccazione bozzoli) rientra specificamente nella produzione di beni, il personale addetto a tali attivita e soggetto ai contributi assicurativi propri dell'industria, mentre la destinazione dei prodotti di tali attivita al commercio non altera il carattere industriale e produttivo di tali settori, dato che l'attivita di vendita e successiva alla produzione e non modifica la natura intrinseca dell'attivita originaria e primaria, mentre la rete di vendita, fornita dall'imprenditore e del tutto occasionale e secondaria e puo essere sostituita da qualunque altra rete distributiva. (V 624/80; (V 3489/79, mass n 399900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)