Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 04/05/1990 (Rv. 466997 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ATTI E CONTRATTI INERENTI AD OPERE STRADALI O AUTOSTRADALI - DISTINZIONE TRA SOCIETÀ CONCESSIONARIE E SOCIETÀ APPALTATRICI DEI LAVORI - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ATTI E CONTRATTI INERENTI AD OPERE STRADALI O AUTOSTRADALI - DISTINZIONE TRA SOCIETÀ CONCESSIONARIE E SOCIETÀ APPALTATRICI DEI LAVORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alle agevolazioni fiscali contemplate dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729 in relazione ad Atti e contratti inerenti ad opere stradali od autostradali, l'art. 4 bis del decreto legge 12 giugno 1982 n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 530, il quale, in via d'interpretazione autentica, comprende l'i.G.e. Fra le imposte cui dette agevolazioni si riferiscono, non introduce esclusioni o delimitazioni di tipo soggettivo, né, in particolare, distingue fra società concessionarie e società appaltatrici dei lavori. (V 1260/89, mass n 462132; (V 4436/88, mass n 459411; (V 2969/88, mass n 458523; (V 233/87, mass n 449991; (V 2604/85, mass n 440398).*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350 art. 4 bis, Legge 07/08/1982 num. 530
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)