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Sez. 4 - , Sentenza n. 35933 del 24/04/2019 Ud. (dep. 09/08/2019) Rv. 276674 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Elementi sintomatici - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276674-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, valutando legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova per la condotta ostruzionistica dell'imputato, in presenza di elementi sintomatici dello stato di alterazione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)