Sez. 4, Sentenza n. 48251 del 29/11/2012 Ud. (dep. 13/12/2012) Rv. 254078 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di alterazione alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 Cod. strada, l'ebbrezza può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui al comma secondo, lett. b dell'art. 186 Cod. strada, ritenendo sufficienti, quali indici sintomatici, l'avere l'autista di un'autovettura tenuto una velocità sostenuta, schivato miracolosamente altri veicoli, omesso di dare la precedenza ai pedoni, attraversato un incrocio con il semaforo rosso prima di accasciarsi sul sedile in un'area di parcheggio, ove veniva rinvenuto visibilmente ubriaco con accanto quattro confezioni di tetrapak di vino del tutto svuotate).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)