Sez. 2, Sentenza n. 8325 del 16/08/1990 (Rv. 468873 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DISSIMULANTE UN PATTO COMMISSORIO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DISSIMULANTE UN PATTO COMMISSORIO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui venga dedotta la nullità di un contratto preliminare di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, vietato a norma dell'art. 2744 cod. civ. la simulazione, costituisce soltanto causa petendi, cioè il fatto rivelatore del vietato patto commissorio, posto a base dell'Azione di nullità del contratto, sicché il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 cod. civ. quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio dissimulato. (V 1611/89, mass n 462397).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1963, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)