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Sez. 6, Sentenza n. 11505 del 14/11/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209477 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Denaro destinato alla pubblica amministrazione - Denaro riscosso a titolo di sanzione pecuniaria - Irritualità delle modalità di riscossione e mezzo di pagamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209477-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Risponde di peculato l'agente della polizia municipale che si appropria di somme versate da privati e da lui riscosse a titolo di sanzione pecuniaria per violazione al codice della strada. Tali somme infatti entrano nell'appartenenza della pubblica amministrazione non appena ricevute dal pubblico ufficiale, indipendentemente da dalle modalità di riscossione e dall'irritualità del mezzo di pagamento, anche in contrasto con disposizioni normative ed organizzative dell'ufficio, non potendosi escludere la sussistenza del reato per la inosservanza di prescrizione e regole la cui violazione può costituire illecito amministrativo. È sufficiente a costituire il possesso "per ragioni di ufficio" un qualsiasi rapporto che, comunque, si ricolleghi, anche di fatto, alle mansioni esercitate dall'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)