Sez. 1, Sentenza n. 9595 del 18/09/1993 (Rv. 483792 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Impugnazione con ricorso per cassazione - Ricorso - Proposizione - Termini - Decorrenza - Momento iniziale.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro i decreti emessi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, mediante deposito in cancelleria, non essendo prevista la notificazione di detti decreti, la quale è sostituita, come mezzo legale di conoscenza, dal deposito del provvedimento nella cancelleria del tribunale e dalla sua conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)