Sez. U, Sentenza n. 5761 del 10/06/1998 (Rv. 516310 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Ricorso per Cassazione ex art. 111 - Termine per la proposizione - Decorrenza - Dalla comunicazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il principio generale secondo il quale il termine di sessanta giorni per il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze a contenuto decisorio e definitivo decorre solo dalla notificazione del provvedimento stesso non si applica alla proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. contro i decreti pronunziati in camera di consiglio dal tribunale fallimentare a norma dell'art. 26 legge fall., per l'impugnativa dei quali il termine decorre dalla comunicazione dei provvedimenti a cura della cancelleria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)