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Sez. L, Sentenza n. 4013 del 20/09/1977 (Rv. 387694 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - ANZIANITA CONVENZIONALE - RELATIVO CALCOLO RINVIO ALLA NORMATIVA PER GLI IMPIEGATI STATALI - LIMITI - RINVIO AL SOLO PARAMETRO DI CALCOLO - CONSEGUENZE - MENSILITA - AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1977-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387694-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - ANZIANITA CONVENZIONALE - RELATIVO CALCOLO RINVIO ALLA NORMATIVA PER GLI IMPIEGATI STATALI - LIMITI - RINVIO AL SOLO PARAMETRO DI CALCOLO - CONSEGUENZE - MENSILITA - AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*

In ordine al computo dell'anzianita convenzionale disposta con la legge 24 maggio 1970 n 336 per gli ex combattenti ed assimilati, nel calcolo dell'indennita di fine rapporto di lavoro (buonuscita, previdenza od anzianita), per il personale degli enti pubblici economici, a termini della successiva legge 9 ottobre 1971 n 824, il rinvio effettuato dall'art 4 ult comma di quest'ultima legge all'art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759 deve intendersi limitato al parametro di calcolo (un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo) della indennita, ma non puo considerarsi inclusivo della disciplina normativa del rapporto di impiego statale riguardante il trattamento economico ed il carattere delle sue componenti. Pertanto, dovendosi i benefici ex legge n 336 del 1970 commisurare alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario e cosi ferma restando a termini della legge n 824 del 1971 la nozione di stipendio secondo l'ordinamento del personale del relativo ente di appartenenza, la computabilita delle mensilita aggiuntive nel calcolo della predetta indennita per il personale degli enti pubblici economici deve essere accertata in base alla regolamentazione propria del rapporto di impiego e di lavoro con tali enti cosi da individuare quello stipendio che nei limiti del citato parametro di calcolo deve costituire la base di computo dell'indennita correlata all'anzianita convenzionale riconosciuta dalla legge n 336 del 1970.*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)