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Sez. 3, Sentenza n. 40267 del 03/10/2002 Ud. (dep. 28/11/2002) Rv. 222964 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Reato di cui all'art. 734 c. p. - Alterazione naturalistica necessaria per la sua configurabilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222964-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)