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Sez. L, Sentenza n. 17076 del 27/08/2004 (Rv. 577091 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. - Valutazione del giudice del merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo, ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)