Sez. L, Sentenza n. 2304 del 06/02/2004 (Rv. 569944 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti. .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione, solo per vizi della motivazione; ne consegue che va riservato solo al giudice di merito il potere di conoscere anche d'ufficio della eventuale nullità dell'atto introduttivo, la quale non può essere dedotta per la prima volta in cassazione da parte del soccombente o rilevata dalla Corte d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in materia di risoluzione di rapporto d'agenzia e indennità spettanti all'agente, aveva evidenziato la incertezza ed ambiguità della domanda del ricorrente, che aveva impedito alla controparte una adeguata difesa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)