diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11068 del 13/11/2017 Cc. (dep. 13/03/2018) Rv. 272659 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Arresto di straniero alloglotta - Mancata o incompleta traduzione delle comunicazioni previste dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. - Assistenza dell'interprete in sede di giudizio di convalida e traduzione dell'ordinanza cautelare - Sufficienza.
Stato
decisa il 2017-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272659-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)