Sez. 1, Sentenza n. 38715 del 23/01/2013 Cc. (dep. 19/09/2013) Rv. 256759 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Convalida dell'arresto - Ordinanza disposta nei confronti di straniero alloglotta - Mancata traduzione scritta - Presenza dell'interprete - Traduzione orale - Sufficienza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
In caso di arresto di straniero alloglotta, l'assistenza dell'interprete nel corso dell'udienza di convalida e la traduzione orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della stessa garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'arrestato. (Nella fattispecie l'arrestato, con l'ausilio dell'interprete, si era difeso nel merito delle accuse ed aveva avuto completa traduzione, seppure orale, del contenuto dell'ordinanza cautelare, come attestato dalla firma apposta dall'interprete in calce ad essa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)