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Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 16/12/2015 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 266210 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Assistenza linguistica - D.Lgs. n. 32 del 2014 - Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di straniero alloglotta - Emissione all'esito di udienza convalida di fermo o arresto - Assistenza di interprete durante l'udienza di convalida - Necessità di successiva traduzione dell'ordinanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266210-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa all'esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio affermato consente nell'ipotesi in discorso, nella quale all'interessato si offre la maggiore garanzia di un contraddittorio anticipato, la conoscenza tempestiva del provvedimento, con conseguente accelerazione anche dell'azionabilità dei rimedi impugnatori previsti, che sarebbero invece dilatati ove si imponesse la traduzione scritta del provvedimento medesimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)