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Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 17/09/1977 (Rv. 387686 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - LIMITI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI PRIVATI - INOSSERVANZA - MANCATO SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO - RIPROPOSIZIONE DELLA DOGLIANZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PRECLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387686-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - LIMITI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI PRIVATI - INOSSERVANZA - MANCATO SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO - RIPROPOSIZIONE DELLA DOGLIANZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PRECLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

I limiti di ammissibilita della prova testimoniale e della prova per presunzione, salvo che l'una o l'altra abbia per oggetto l'esistenza di un negozio per quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, non sono dettati da ragioni di ordine pubblico ma mirano unicamente alla tutela di interessi privati. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia fondato la sua decisione su presunzioni, la parte soccombente ha l'Onere di denunciare tempestivamente, con uno specifico motivo contenuto nell'atto di appello, la pretesa violazione del divieto posto dalla legge, in Mancanza di che, essendo ormai fissati i limiti del devolutum ed essendo preclusa siffatta questione, l'appellante non puo proporre la relativa doglianza nel corso del giudizio ne il giudice di appello puo rilevare d'ufficio l'inammissibilita della prova. (V 1069/76, mass n 379740).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)