Sez. L, Sentenza n. 8945 del 04/07/2000 (Rv. 538216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Art. 2 D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977 - Divieto di corrispondere, per effetto della scala mobile, trattamenti retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 - Finalità e portata - Settori diversi da quello industriale - Blocco della contingenza su elementi retributivi non contemplati dalla contrattazione collettiva richiamata - Conseguente diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
Il divieto (previsto dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977 e finalizzato all'eliminazione di ogni sistema di calcolo dell'indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale) di corrispondere, per effetto di scale mobile, trattamenti retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 ha comportato, per i settori diversi da quello industriale, il blocco della contingenza sugli elementi retributivi non contemplati dalla contrattazione collettiva richiamata, con conseguente diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte in violazione della citata norma. (Fattispecie relativa alla corresponsione dell'indennità di presenza ACEA maggiorata dell'indennità di contingenza, sulla base della contrattazione aziendale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)