Sez. L, Sentenza n. 7281 del 24/07/1998 (Rv. 517457 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Divieto ex. art. 2 D.L. n. 12 del 1977 di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 - Portata - Blocco della contingenza su elementi retributivi non contemplati dagli accordi nei settori diversi da quello industriale - Diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente - Sussistenza - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
Il divieto (previsto dall'art. 2 D.L. n.12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977) di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 attiene sia alla misura, che ai criteri di calcolo, ed alla periodicità degli stessi, avendo il legislatore perseguito il fine di eliminare ogni sistema di calcolo dell'indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale. Conseguentemente, nei settori diversi da quest'ultimo, la norma in esame comporta il blocco della contingenza su elementi retributivi non contemplati dalla contrattazione collettiva richiamata, configurandosi il diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte in violazione della norma; né può essere invocata per la conservazione dell'effetto negoziale la norma dell'art. 2126 cod. civ., applicabile quando il fatto stesso della costituzione e dell'esistenza del rapporto realizza un contrasto con norme imperative, ma non per le ipotesi di difformità tra la disciplina pattizia del rapporto e quella stabilita dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)