Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 01/04/1996 (Rv. 496737 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Potere del giudice di qualificare l'azione proposta dalla parte - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il potere - dovere del giudice di dare la esatta qualificazione giuridica dell'azione svolta e di conferire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale, anche in difformità dalle deduzioni delle parti, incontra il divieto di sostituire l'azione - espressamente o virtualmente proposta - con una diversa, fondata cioè su "fatti" diversi o su diversa "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)