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Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 26/02/1994 (Rv. 485501 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica | Potere-dovere del giudice di merito - Esercizio in appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485501-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica

La qualificazione giuridica del fatto dedotto in giudizio è opera precipua del giudice del merito, cui spetta il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica il rapporto in contestazione. Ne consegue che al giudice di appello non è precluso, nell'esercizio di siffatto potere-dovere, di dare al rapporto stesso una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado, con il solo limite della necessità di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi", intesa, in particolare quest'ultima come fatto o rapporto dal quale l'attore assume discendere il diritto vantato. (Nella specie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha confermato la sentenza di appello che, immutati i fatti in contestazione, quali accertati dal primo giudice, aveva ritenuto che gli stessi si inquadrassero nello schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 e non in quello del rendiconto ex art. 1713 cod. civ., in base al quale era stata accolta la domanda in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)