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Sez. L, Sentenza n. 11753 del 20/11/1998 (Rv. 520900 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Potere del giudice di qualificazione dell'azione - Limiti - Introduzione di azione fondata su diversa "causa petendi" - Inammissibilità - Giudice d'appello - Mutamento della qualificazione compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto - Inammissibilità - Fattispecie relativa a qualificazione ex art. 3 legge n. 1369/1960 di azione proposta ex art. 1676 cod. civ. contro il committente da dipendenti dell'appaltatore.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520900-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Inoltre, il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché con riferimento all'appello deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice. (Nella specie il giudice di appello - con la sentenza cassata con rinvio in applicazione dei riportati principi - aveva accolto in termini quantitativi giustificati con riferimento all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 la domanda proposta dai lavoratori dipendenti da una società appaltatrice contro la società committente per conseguire le retribuzioni loro dovute facendo esclusivo riferimento all'azione diretta prevista dall'art. 1676 cod. civ., senza considerare la diversità delle due azioni per fatti costitutivi, finalità e struttura, come specificato in altra massima tratta dalla stessa sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 1676, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)