Sez. 3, Sentenza n. 9875 del 10/10/1997 (Rv. 508740 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Prospettazioni delle parti - Rilevanza ai fini della qualificazione giuridica adottata dal giudice - Esclusione - Definizione della questione con esclusivo riguardo alla situazione giuridica accertata - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La domanda giudiziale non è passibile di interpretazione in termini di dichiarazione di volontà diretta alla produzione di determinati effetti giuridici, risultando essa mera espressione di una richiesta di tutela ordinamentale in ordine alla situazione che si assume antigiuridica, con la conseguenza che il giudice, nella adottanda decisione, sarà tenuto a definire la questione sottopostagli con riferimento esclusivo alla situazione giuridica da lui accertata, senza che possa sussumersi nella sfera del rilevante giuridico la eventuale, diversa prospettazione di una delle parti, alla quale non è dato invocare, pertanto, un difetto di ultrapetizione con riguardo alla pronuncia che, di tali prospettazioni, non abbia tenuto conto alcuno, una decisione ultrapetita potendosi configurare solo quando risulti investita una questione assolutamente non ricompresa nel "thema decidendum". (Nella specie, la Corte di merito aveva ritenuto che, quantomeno per motivi processuali, l'acquirente di un fondo rustico alienato senza il rispetto del relativo diritto di prelazione, intendesse, in concreto, proporre opposizione al riscatto - successivamente esercitato dall'avente diritto - per avere, in corso di giudizio, qualificato l'offerta del prezzo da parte del retraente come "non conforme al disposto dell'art. 1208, n. 7, cod. civ.", pur avendo in precedenza dichiarato "di non opporsi al riscatto". La S.C., nel confermare tale pronuncia, ha espresso il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)