Sez. L, Sentenza n. 4532 del 21/10/1977 (Rv. 388134 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI MARITTIMI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA PER I DIPENDENTI ESONERATI PRIMA DEL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - CONTENUTO DELLA RETRIBUZIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI MARITTIMI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA PER I DIPENDENTI ESONERATI PRIMA DEL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE - CONTENUTO DELLA RETRIBUZIONE.*
L'indennita di buonuscita per il personale dipendente da aziende ferrotranviarie e di navigazione interna in regime di concessione, che abbia maturato il diritto a pensione, prevista dall'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948, cosi come l'analoga indennita prevista dagli artt 26 e 27 del RD 8 gennaio 1931 n 148 allegato a) in favore dei dipendenti esonerati prima del conseguimento della pensione, deve essere computata sulla base della retribuzione da ultimo percepita, comprensiva di qualsiasi compenso fisso e continuativo, ivi inclusi, pertanto, i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilita, nonche del premio annuale e delle cosiddette indennita percentualizzate, di cui all'accordo del 28 febbraio 1963. (Conf 4069/76, mass n 382734; (Conf 3676/76, mass n 382399; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Contr. Coll. 28/02/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)